1) - Denominazione
E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "C.S.I. SASSO MARCONI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".
2) - Carattere dell'Associazione
L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I
soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione
delle norme del presente Statuto.
L'Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti del C.S.I. Centro
Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva cui essa è affiliata e
di cui riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi
operativi, e/o della Federazione Italiana di appartenenza.
S'impegna
altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli
organi competenti dell'ente di promozione e/o della federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono
quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e
dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali di
riferimento nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione
delle società affiliate.
3) - Sede e durata dell'Associazione
L'Associazione ha sede nel Comune di Sasso Marconi e ha durata illimitata.
4) - Scopi dell'Associazione
L'Associazione
trova la sua ragione di essere nella volontà dei soci di vivere insieme
lo sport come momento aggregativo di educazione, di maturazione umana e
di impegno sociale, mediante la partecipazione ad attività sportive e
ricreative aperte a tutti.
L'Associazione non può
svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di
quelle connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi, mediante l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
b)
dare ampio sviluppo alle scuole di sport che promuovano l'attività
didattica di avvio, aggiornamento e perfezionamento nelle attività
sportive;
c) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;
d)
svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci presso la sede
sociale, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
SOCI
5) - Requisiti dei soci
Il
numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i
cittadini di ambo i sessi italiani o stranieri residenti in Italia,
senza distinzione di età e religione, che si impegnino a contribuire
alla realizzazione degli scopi sociali.
Ogni socio
ha i medesimi diritti e doveri all'interno dell'Associazione; tutti
possono partecipare all'attività e alle cariche sociali senza alcuna
differenza o preclusione.
Tutti i soci hanno
diritto di voto, di intervento in assemblea e in generale hanno diritto
a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati
sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e
ad usufruire delle strutture sociali.
6) - Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci è libera.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
La
domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente
statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del
Consiglio direttivo.
La domanda di ammissione per
coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata
da un genitore o da chi ne fa le veci.
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per
l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,
nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7) - Categorie dei soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
A)
Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport
o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo
dell'Associazione.
B) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione.
C) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa d'ammissione e la quota annuale stabilita dall'Associazione.
La
suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a
partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
8) - Doveri dei soci
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
9) - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
b) per decadenza, ovvero per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c)
per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi
di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale
scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno
sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
10) - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario.
ASSEMBLEA
11) - Partecipazione all'Assemblea
L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.
L'Assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per
l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.
12) - Convocazione dell'Assemblea
Le
assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate almeno otto giorni
prima di quello fissato per l'assemblea mediante affissione di avviso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella
convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea
è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle predette
formalità di convocazione, qualora risulti totalitaria, ovvero con la
partecipazione di tutti i soci.
13) - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in
seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
E'
ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a cinque.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più
anziano.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea
sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona
scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
L'Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con
la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi, tranne quando
sia chiamata a votare sullo scioglimento dell'Associazione, nel qual
caso è necessario che la delibera venga approvata con il voto
favorevole della maggioranza di tutti gli associati.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le
deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con
l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede
dell'Associazione.
14) - Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su
decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la
votazione può essere effettuata per scrutinio segreto; il Presidente
dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori tra i
presenti.
Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
15) - Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
c)
fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed
i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d)
deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e
sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua
competenza;
e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
In sede straordinaria
g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
16) - Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:
a)
deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per
l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo.
e)
procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi
dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
g)
deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività
dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere
tra i soci.
h) redigere l'eventuale regolamento interno.
Il
Consiglio direttivo nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della
collaborazione di Responsabili Tecnici, nominati per ogni settore di
attività sportiva praticata.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
E'
fatto divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre
società e associazioni sportive operanti nell'ambito della medesima
disciplina sportiva.
17) - Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'Assemblea ordinaria e deve essere interamente composto da soci.
Il Presidente dell'Assemblea è anche Presidente del Consiglio direttivo.
Il
Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino
all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
I
membri del Consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti
per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal
Consiglio.
18) - Riunioni del Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una
volta all'anno entro il 31 marzo e comunque ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre
componenti.
Alle riunioni partecipa il Segretario.
In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del
Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno cinque giorni prima.
Le
riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in
sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi, dal
consigliere più anziano tra i presenti.
PRESIDENTE
19) - Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Qualora
il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle
proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in
ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
20) - Elezione del Presidente
Il
Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un
triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo
delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di
impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, l'Assemblea
dei soci provvede a sostituire il Presidente.
VICE-PRESIDENTE
21) - Compiti del Vice-Presidente
Il
Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci
per un triennio tra i soci e partecipa alle sedute del Consiglio
direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
SEGRETARIO
22) - Compiti del Segretario
Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci.
Il
Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo dagli
affari ordinari, amministra il fondo sociale e svolge ogni altro
incarico a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo,
dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Allo stesso è demandata la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.
FINANZE E PATRIMONIO
23) - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
24) - Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione
all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
b) dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
e)
da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche
effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
f) da azioni promozionali, pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.
25) - Destinazione del patrimonio sociale
All'Associazione
è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
26) - Durata del periodo di contribuzione
I
contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi
soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa
di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo
sociale per tutto l'anno sociale in corso.
27) - Diritti dei soci al patrimonio sociale
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e
al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà
degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I
versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità,
fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione
e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti
non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in
caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto
farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di
versamento al patrimonio sociale.
NORME FINALI E GENERALI
28) - Esercizi sociali
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, iniziando il 1 gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto un rendiconto economico e finanziario.
Entro
il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la
predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'anno
precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il
rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la
sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea
convocata per la sua approvazione.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente.
29) - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il
patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
30) - Rinvio
Per
tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e
regolamentari del CONI, del C.S.I. Centro Sportivo Italiano e/o della
Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
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